Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Treviso

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Segnalazione di illeciti e irregolarità – Whistleblowing

L’articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, ha introdotto le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato“, il cosiddetto whistleblowing.

In base alle nuove linee guida di ANAC (D.Lgs. 24/2023), le procedure per il whistleblowing devono prevedere l’utilizzo di un canale informatico dedicato che garantisca, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni.


COS’E’ IL WHISTLEBLOWING

E’ un metodo per segnalare un illecito.


COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:



CANALI DI SEGNALAZIONE



SCELTA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:


I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:


CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE

Ragionevolezza.

Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

Modalità.

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri precedentemente indicati.


TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Protezione della riservatezza dei segnalanti


Protezione dei dati personali

 

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.


ISTRUZIONI PER L’USO

L’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Treviso ha aderito al progetto Whistleblowing

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:


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